Il concetto di parità confessionale trovò una prima formulazione nella legislazione imperiale con la pace di Vestfalia del 1648, in cui le confessioni catt. e prot. furono poste su un piano di completa equivalenza. Le questioni religiose furono pertanto escluse dalla deliberazione a maggioranza: i delegati catt. e prot. della Dieta imperiale costituirono un Corpus catholicorum risp. un Corpus evangelicorum, consultati separatamente sugli argomenti confessionali; le decisioni dovevano essere consensuali. La Camera imperiale fu composta da un numero pari di assessori per rispettare la parità di rango delle due confessioni. Nel linguaggio corrente il concetto di parità confessionale designa anche la convivenza di gruppi confessionali sul piano locale, regolata dal diritto ecclesiale e dall'ordinamento politico. La formazione di comunità a confessione mista all'epoca della confessionalizzazione (Confessionalismo) comportò l'insorgere di conflitti che favorirono il costituirsi della parità confessionale a livello statale e locale.
Fino all'inizio del XVII sec., spec. nelle regioni orientali della Svizzera (Turgovia, Toggenburgo, Rheintal, Grigioni), si formarono diverse comunità miste. Il superamento dei contrasti che ne derivarono portò alla graduale affermazione della parità confessionale a livello di com. parrocchiali, di singoli cant. e sul piano fed. Su scala locale, la Svizzera nordorientale fu teatro di tipiche situazioni di conflitto scaturite dalla seconda Pace nazionale del 1531, che all'interno di un com. parrocchiale legittimava perfino una piccola minoranza catt. a celebrare il proprio culto. Questa disposizione fu utilizzata in parte per rivendicazioni nello spirito della Controriforma, in parte - spec. nel territorio sotto la giurisdizione del principe abate di San Gallo - per ambizioni espansionistiche. La giurisdizione matrimoniale e il diritto di collazione (competenza per la nomina del parroco) erano spesso oggetto di controversie locali, che nella maggior parte dei casi coinvolgevano anche attori esterni. A livello com. il regolamento dei conflitti attraverso il riconoscimento della parità confessionale, applicato spec. nel XVII sec., prevedeva in generale la divisione del patrimonio ecclesiastico tra le due comunità oppure - nel caso di risorse insufficienti per la costituzione di due parrocchie distinte - una precisa regolamentazione dell'utilizzazione comune dei beni ecclesiastici, inclusi gli edifici e gli arredi sacri (chiese usate per entrambi i culti), secondo il principio del simultaneum. A volte venivano regolati anche la ripartizione delle cariche pubbliche tra le due comunità confessionali e il rispettivo utilizzo dei beni comuni. Malgrado questi regolamenti, la convivenza quotidiana delle due comunità continuò a dare adito ad attriti e a rappresentare una barriera culturale problematica per la pop. coeva.
Nell'ambito dei singoli cant. la parità confessionale si affermò in maniera fortemente eterogenea. La divisione confessionale di Appenzello nel 1597 avvenne rapidamente e senza particolari ripercussioni sullo sviluppo della parità confessionale. Nel cant. Glarona, lo scarso ancoramento delle élite catt. nei singoli com. fece sì che non si giungesse alla divisione cant. L'affare di Glarona scoppiò a seguito della volontà dello schieramento rif. maggioritario di imporre la confessione prot. attraverso una deliberazione a maggioranza, contravvendendo ai precedenti accordi con i cinque cant. catt. di Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo e Zugo. Il trattato del 1564 (secondo trattato di Glarona) assicurò, in termini ancora aperti sul piano istituzionale, la coesistenza di entrambi i gruppi confessionali. I tre trattati degli anni 1623, 1638 e 1687 definirono con maggiore precisione la distribuzione delle cariche pubbliche tra le due confessioni, giungendo inoltre alla creazione di istituzioni giur. per regolare secondo criteri paritetici i conflitti.
Nei Grigioni i primi tentativi di proporre la parità confessionale si manifestarono all'inizio del XVII sec. nell'ambito delle controversie sulla Riforma nei Quattro villaggi (Cinque villaggi). Nel 1613 alcuni delegati catt. protestarono contro deliberazioni prese a maggioranza dalla Dieta comune a proposito di contese di origine confessionale e si riunirono più volte separatamente. Ne derivò la creazione di un tribunale religioso, costituito da membri di entrambe le confessioni, che negli anni successivi non riuscì però a evitare nuove tensioni. Nel decennio 1640-50 si sviluppò un nuovo e più intenso conflitto sulla situazione confessionale nei Quattro villaggi, sull'espulsione dei cappuccini e sulla conseguente questione della qualità giur. degli articoli di Ilanz (1526). Nel 1641 fu quindi ripristinato per un certo periodo un tribunale paritetico, che non ebbe però successo. Dal 1642 i membri catt. e rif. della Dieta comune si riunirono regolarmente in sedute separate. Sul modello dell'Impero, progressivamente i due gruppi furono denominati Corpus catholicum e Corpus evangelicum. Un'istituzionalizzazione formale delle procedure paritetiche non è comunque attestata; negli anni 1640-50 ebbe un ruolo importante anche la Mediazione federale.
Sul piano conf., la parità confessionale si sviluppò dalla metà del XVI sec. dal dibattito sulla giurisdizione arbitrale fed. nell'affare di Glarona, e poi soprattutto dal lungo conflitto tra Zurigo, il principe abate di San Gallo e i cinque cant. catt. sui diritti di collazione e le competenze dei tribunali matrimoniali nelle signorie comuni della Svizzera nordorientale all'inizio del XVII sec. (Arbitrato). Il trattato di Baden (1632) rappresentò un episodio cruciale, poiché per la prima volta si stabilì che la composizione di dissidi di origine confessionale non spettava più alla maggioranza della Dieta fed. ma a un tribunale arbitrale paritetico. La terza pace nazionale (1656) affidò a quest'ultimo anche la decisione preliminare circa la natura confessionale di una determinata questione e di conseguenza la sua pertinenza rispetto alle competenze del tribunale arbitrale. La quarta pace nazionale (1712) sancì che, nel quadro dell'amministrazione dei baliaggi comuni, non solo le questioni religiose, ma anche le alte regalie (tra cui l'emanazione di mandati), gli statuti e gli ordinamenti militari fossero sottratti alle decisioni a maggioranza della Dieta fed. e regolati in maniera paritaria. A livello locale, le minoranze rif. furono equiparate sul piano giur. alla maggioranza catt. La parità confessionale si impose così a pieno titolo a livello sia locale sia conf. In seno alla Dieta fed. essa conferì ai due cant. rif. di Zurigo e Berna un peso politico notevolmente superiore a quello nominale. Dato che la parità confessionale riguardava essenzialmente la ricerca di un consenso tra i cinque cant. da un lato e Zurigo e Berna dall'altro, a livello conf. non si giunse mai, malgrado frequenti riunioni separate, alla creazione formale di corpora confessionali come nei Grigioni.
Con la fine dell'ancien régime, la parità confessionale scomparve come concetto di diritto pubblico (Pace confessionale). Nei com. parrocchiali la coesistenza tra le confessioni perdurò; solo il cospicuo incremento delle entrate nel XX sec. consentì una forte riduzione delle chiese paritetiche e la creazione di com. parrocchiali autonomi.
Bibliografia
– F. Maissen, Die Drei Bünde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in politischer, kirchengeschichtlicher und volkskundlicher Schau, 1966
– F. Elsener, «Das Majoritätsprinzip in konfessionellen Angelegenheiten und die Religionsverträge der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 16. bis 18. Jahrhundert», in ZRG KA, 55, 1969, 238-281
– M. Wick, «Der Glarnerhandel», in JbGL, 69, 1982, 47-240
– M. Heckel, «Parität», in Gesammelte Schriften, 1, 1989, 106-226
– F. Volkland, Konfession und Selbstverständnis, 2005
Autrice/Autore: Ulrich Pfister / mdi