Besuchen Sie die Beta-Version des neuen HLS-Auftritts.
  
21/07/2008

Maritaggio

Il termine maritaggio, derivante dal lat. maritagium, indica tra l'altro il tributo che i servi della gleba dovevano corrispondere al loro signore in caso di matrimonio, tributo spesso conosciuto anche nella storiografia it. con il termine franc. formariage. Di seguito verranno trattati i casi di Matrimonio tra servi sottoposti a signori diversi.

Il maritaggio è espressione dei diritti che, nell'ambito della società feudale, i signori rivendicavano sulle persone a loro sottoposte (Servitù della gleba, Signoria fondiaria). Per garantire la continuità dell'ordine sociale, era necessario che non venissero stretti legami matrimoniali tra appartenenti a signorie diverse, dato che la perdita di servi metteva a repentaglio l'esistenza della signoria stessa. Matrimoni di questo tipo costituivano un problema anche sul piano del diritto, dato che i coniugi non erano sottoposti alla medesima giurisdizione (Potere). I signori vietarono inizialmente unioni simili o imposero sanzioni (confisca dei beni, ammende); talvolta il coniuge forestiero veniva asservito all'autorità locale, ciò che portava a conflitti tra signori. Dato che i matrimoni rientravano nell'ambito di competenza della Chiesa, e risultavano validi per il diritto canonico, non potevano però essere annullati. Essi vennero quindi autorizzati, a condizione di ottenere l'approvazione di entrambi i signori e del pagamento di una tassa, denominata appunto maritaggio.

Con l'aumento della mobilità nel tardo ME, i matrimoni tra appartenenti a signorie diverse si moltiplicarono. I signori reagirono dapprima in maniera puntuale, mentre più tardi vennero stipulati cosiddetti contratti di rapimento o di scambio (in ted. Raubverträge, Wechselverträge) - così denominati perché di solito la donna era considerata "rapita" - con cui rinunciavano a perseguire le donne sposatesi con un uomo di un'altra signoria e i loro discendenti. Tali accordi vennero talvolta estesi a più parti. Nell'odierno territorio sviz. due trattati, detti risp. delle sette e delle 12 ½ istituzioni religiose, che in parte si sovrapposero, assunsero un carattere eccezionale. Il primo, di cui non si conosce il contenuto esatto, accomunava Einsiedeln, Pfäfers, Reichenau, Säckingen, San Gallo, Schänis e il Fraumünster di Zurigo. Risulta invece tramandato il secondo, rinnovato nel 1560, redatto nel 1589 e sciolto nel 1764, che legava Bischofszell, Fischingen, Ittingen, Costanza (prepositura del duomo, capitolo cattedrale, capitolo di S. Stefano), Kreuzlingen, Münsterlingen, Oehningen, Petershausen, Reichenau, San Gallo e Wagenhausen. Designati con il termine alemannico Ehegenossame, questi trattati permettevano ai servi ecclesiastici di contrarre matrimonio nel territorio soggetto agli accordi. Oltre a Ehegenossame, nelle fonti relative al ME e all'età moderna si trovano i termini comparitas, concordia, consortium in contrahendo matrimonio, genossami, genoschaft, roub, wechsel. In ambito storiografico vengono anche utilizzate espressioni come "accordo di facilitazione del matrimonio", "diritto di rapimento" (Eheraubrecht), "accordo sulla mobilità" o "trattato di reciprocità". Nella Svizzera occidentale già molto precocemente vennero stipulati contratti bilaterali in materia, ad esempio tra il vescovo di Basilea e il priore di Romainmôtier (1150), tra il vescovo di Losanna e i conti de Gruyère (1195) e tra questi ultimi e il capitolo di Losanna (1238).


Bibliografia
– D. Anex, Le servage au Pays de Vaud, 1973, 161-179
– W. Müller, Entwicklung und Spätformen der Leibeigenschaft am Beispiel der Heiratsbeschränkungen, 1974

Autrice/Autore: Bruno Schmid / cne